RC professionale e cyber risk: differenze e perché spesso servono entrambe.
Per una società IT, responsabilità professionale e rischio cyber si toccano spesso. Ma non sono la stessa copertura.
Molte imprese tecnologiche chiedono una “polizza cyber” pensando di risolvere ogni rischio digitale. Altre hanno una RC professionale generica e credono che basti per tutto. La realtà è più sottile: una contestazione può nascere da un errore professionale, da un prodotto software, da una violazione di dati, da un malfunzionamento della sicurezza o da una combinazione di fattori.
La RC professionale guarda al servizio
La responsabilità professionale riguarda il danno economico che può derivare da errori, omissioni o inadempimenti colposi nella prestazione dei servizi. Nel settore IT questo può includere consulenza, sviluppo, installazione, integrazione, assistenza, gestione di rete, servizi cloud o altre attività tecnologiche svolte per terzi.
Il tema non è solo “ho fatto un errore”, ma: quell'errore rientra nell'attività dichiarata? È avvenuto nel periodo assicurativo e con la retroattività prevista? È soggetto a limiti, franchigie o esclusioni? È collegato a un obbligo contrattuale particolare?
La cyber guarda a dati, sicurezza e incidente
La componente cyber e privacy si concentra su violazioni di dati personali, malfunzionamenti della sicurezza informatica, inosservanza di obblighi di notifica e violazioni della privacy policy. Può includere anche servizi per la gestione di una violazione dei dati: assistenza legale, esperti di sicurezza informatica, notifica agli interessati, call center, monitoraggio o gestione della crisi, secondo condizioni e limiti previsti.
Quando le due aree si incontrano
Immagina un MSP che configura male un accesso, una SaaS che subisce una violazione, o una software house che gestisce dati personali dentro un'applicazione critica. La richiesta del cliente potrebbe contenere elementi professionali, contrattuali, cyber e privacy insieme. Separare correttamente le garanzie aiuta a evitare scoperti inattesi.
Perché non basta leggere il nome della polizza
Due contratti possono chiamarsi “cyber” o “RC professionale” ma avere contenuti molto diversi. Bisogna leggere definizioni, cosa è assicurato, cosa non lo è, obblighi in caso di sinistro, esclusioni, sottolimiti, franchigie e servizi accessori. In particolare, le esclusioni per circostanze già note, comportamenti dolosi, responsabilità contrattuali pure o promesse di risultato meritano attenzione.
Se domani un cliente contesta un danno legato a software, dati o sicurezza, la polizza risponde come RC professionale, come cyber, come entrambe o come nessuna delle due?
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